Blocco traffico, stop ai veicoli nella fascia verde

A Roma la decisone del sindaco dopo le ultime rilevazioni sull'inquinamento
Blocco traffico, stop ai veicoli nella fascia verde© LaPresse
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ROMA - Prosegue il blocco del traffico a Roma. Mercoledì 14 dicembre, come riporta il sito del Comune, ci sarà il divieto di circolazione privata all'interno della fascia verde per i veicoli più inquinanti. «I rilevamenti e le previsioni per i prossimi giorni evidenziano livelli di inquinamento elevati e risulta quindi necessario intervenire con efficacia: la salute è il bene prevalente da tutelare, proseguendo le azioni volte a ridurre le emissioni. Ricordando che sono bloccati dal lunedì al venerdì, h 24, tutti gli autoveicoli Pre Euro 1 (cosiddetti Euro 0) , Euro1 e Diesel Euro 2, il provvedimento mercoledì si applica alle seguenti categorie veicolari:

-Nella fascia oraria 7.30-20.30: autoveicoli a benzina EURO 2, ciclomotori e motoveicoli PRE EURO 1 (cosiddetti ‘EURO 0’) ed EURO 1, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi.

-Nelle fasce orarie 7.30-10.30 e 16.30-20.30: tutti gli autoveicoli Diesel EURO 3, EURO 4, EURO 5.

-L’EURO 6 viene, invece, derogato fino al 31 ottobre 2017. Le altre specifiche deroghe sono riportate nell'Ordinanza Sindacale O.S.n.137 del 13.12.2016

Si ricorda inoltre che, per la giornata di mercoledì, gli impianti termici, oltre a garantire la riduzione della temperatura (18°), potranno funzionare per un massimo di 8 ore anziché 12. Se le condizioni di criticità constatate di inquinamento atmosferico persisteranno, così come stabilito dai modelli previsionali, si richiederanno ulteriori interventi anche per i giorni successivi. La Sindaca ha anche disposto che, nel territorio comunale durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i massimi di temperatura, come segue:

- non debbono essere superati i 18°C, negli edifici classificati dall'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;

- non debbono essere superati i 17°C, negli edifici classificati dall'art.3 del D.P.R. 412/93, nelle categorie E.8. Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).»


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