Figc, la Corte d'appello conferma: «Lippi incompatibile con il ruolo di dt»

Parere negativo della sezione consultiva della Corte federale in merito al tesseramento dell'ex ct nel ruolo di direttore tecnico. Ruolo incompatibile con l'attività di procuratore sportivo del figlio
Figc, la Corte d'appello conferma: «Lippi incompatibile con il ruolo di dt»© ANSA
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ROMA - Marcello Lippi è incompatibile con il ruolo di direttore tecnico della Nazionale, la conferma arriva dalla sezione consultiva della Corte Federale che si è espressa in merito alla richiesta di parere avanzata dal presidente Carlo Tavecchio sulla legittimità del tesseramento dell'ex commissario tecnico. "Il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente, l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo", scrivono i giudici. Con il parere della Corte d'appello federale si scrive la parola fine alla vicenda dell'incarico di Lippi quale dt delle nazionale, incarico cui l'allenatore aveva rinunciato nei giorni scorsi proprio per l'incompatibilità con l'attività di procuratore del figlio. Il presidente della federcalcio Carlo Tavecchio aveva chiesto un parere interpretativo in merito all'articolo 3.2 del vigente Regolamento per i servizi di procuratore sportivo e in particolare se "l'attività di procuratore sportivo sia o meno compatibile con l'incarico di natura tecnica svolto presso la Figc, nell'ambito delle squadre nazionali, da soggetto che ha rapporto di parentela di primo grado in linea retta con il procuratore sportivo".

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INCOMPATIBILE - Secondo la Corte federale "il rapporto di parentela in linea retta di primo grado con soggetto titolare di incarico federale di natura tecnica rende evidentemente incompatibile, alla stregua della portata generale della norma vigente sopra descritta, l'esercizio dell'attività di procuratore sportivo. Tale principio può trovare parziale smentita, e quindi limiti alla sua applicazione, solo quando l'incarico federale attribuito al soggetto "in rapporto" col procuratore sia estraneo all'area tecnica della Federazione o della società affiliata, oppure non sia contrassegnato da potestà decisionale, come nel caso, ad esempio, di mansioni solo operative o dell'atleta tesserato per la società".

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