La guida ai bonus edilizi: tutte le novità da sapere

Il punto sulle agevolazioni fiscali per gli interventi immobiliari: ecco i dettagli
La guida ai bonus edilizi: tutte le novità da sapere
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La Legge di Bilancio per il 2022 definisce, oltre al Superbonus, anche altri bonus legati alla casa, con novità e proroghe. In linea generale, possiamo affermare che si prevede una scadenza generalizzata al 2024 per tutti i bonus casa, proroghe differenziate per il Superbonus 110% e una significativa diminuzione della percentuale di detrazione per il bonus facciate (dal 90% al 60%).

Superbonus

La Legge di Bilancio 2022 ha mantenuto il Superbonus 110%, l’agevolazione che spetta a chi decide di ristrutturare la propria abitazione, introducendo alcune specifiche. Tale incentivo fiscale è stato esteso: a tutte le abitazioni unifamiliari, senza limite di Isee e anche a Rsa, alle Onlus e alle abitazioni raggiunte dal teleriscaldamento. Potrà essere richiesto fino al 31 dicembre per tutti quegli interventi che riguardano le abitazioni unifamiliari, a condizione che, entro il mese di giugno 2022, sia stato completato il 30% dei lavori. Differente è il discorso sugli interventi sulle case popolari: qui la proroga è al 31 dicembre 2023, qualora fosse stato realizzato il 60% dei lavori al 30 giugno 2023. Nel caso di interventi effettuati da condomini e persone fisiche proprietarie o comproprietarie, potranno essere detratte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025: la detrazione è pari al 110% per le spese entro il 31 dicembre 2023, scende al 70% per il 2024 e al 65% entro il 2025. 

Ristrutturazioni

La Legge di Bilancio 2022 proroga fino al 31 dicembre 2024 i bonus edilizi ordinari, ossia i bonus spettanti per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica e ristrutturazione. Per il bonus mobili il limite di spesa 2021 pari a 16.000 euro passa a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e 2024.

Ecobonus

Spazio poi all’Ecobonus, che anche per il 2022, si contraddistingue come un’agevolazione che riguardante la riqualificazione energetica degli edifici esistenti. Anche tale istituto è stato prorogato dall’ultima Legge di Bilancio 2022. Ma in che cosa consiste? Si tratta di una detrazione fiscale IRPEF e IRES che viene garantita solo in caso di lavori di riqualificazione energetica di edifici esistenti. Anche l’Ecobonus ha alzato la percentuale di detrazione al 110% per alcuni lavori. Si potrà beneficiare di questa formula (piena) fino al 2023. Poi le aliquote scenderanno al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025.

Bonus facciate

Il Bonus Facciate consiste in un’agevolazione fiscale che si concretizza in una detrazione d’imposta del 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 e del 60% delle spese sostenute nel 2022. Riguarda interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale. La Legge di Bilancio 2022 ha esteso questa detrazione fino al 31 dicembre 2022. Sono ammessi al beneficio solo gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo a uso pubblico.

A chi spetta la detrazione residua? 

Nei casi di un immobile ristrutturato e venduto, a chi spetta la detrazione residua? L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, quando un immobile oggetto di interventi di recupero edilizio viene venduto prima che sia trascorso l’intero periodo di fruizione della detrazione, generalmente, le quote di detrazione non usufruite vengono trasferite al nuovo proprietario. In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, spiega infatti l’Agenzia, la detrazione non utilizzata è trasferita per i rimanenti periodi di imposta all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare, salvo diverso accordo delle parti. E la quota detraibile relativa all’anno di trasferimento dell’immobile, precisa ancora l’Agenzia delle Entrate, spetta per intero al contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con una circolare, che, qualora nell’atto di trasferimento dell’immobile non sia stato specificato che il venditore conserva la detrazione delle rate residue, tale volontà può desumersi anche da una scrittura privata, autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale.


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