Vendita di mascherine: prezzi calmierati, ma attenzione al costo e al codice penale

Dai prezzi esorbitanti dei Dpi (Dispositivi protezione individuale) ai gel disinfettanti venduti a prezzi d’oro speculando sulla necessità del cittadino: 2 articoli del c.p. spiegano i rischi che corrono i commercianti: si va dalle “Manovre speculative su merci” alla “Frode in commercio”. Altro tema, la produzione di mascherine senza marchio CE
Vendita di mascherine: prezzi calmierati, ma attenzione al costo e al codice penale© ANSA
4 min

La conferenza stampa di ieri sera del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e l’ordinanza firmata dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri hanno chiarito che vi sarà la calmierazione dei prezzi dei dispositivi di dispositivi individuali (mascherine), nei primi giorni però potrebbero verificarsi casi di disallineamento dalle direttive del Decreto. L’art. 15 del decreto “Cura Italia” prevede la produzione di mascherine secondo criteri di sicurezza e standard sanitari, anche saltando l’iter procedurale delle autorizzazioni. Norma criminogenetica? In parte il rischio c’è, spiega l’avvocato penalista Piergiorgio Assumma, docente presso l'Accademia della Guardia di Finanza. Le cosiddette manovre speculative, a danno dei consumatori, sono dietro l’angolo. Prezzi esorbitanti delle mascherine o gel disinfettanti venduti a prezzo d’oro, speculando sulla necessità del cittadino. Prezzi che non seguono l’andamento fisiologico delle leggi di mercato. Chi approfitta dell’emergenza Covid, però, va incontro a contestazioni penali, non solo per le speculazioni economico-finanziarie, ma anche per la frode in commercio.

L’art. 501-bis del codice penale “Manovre speculative su merci” prevede una pena che va da 6 mesi a tre anni e una multa da 516 a 25.825 euro per chiunque, nell'esercizio di un’attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative sui beni o chiunque occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo da creare un rincaro dei prezzi sul mercato.

Rincaro che però, al di là del singolo commerciante (che comunque potrebbe avere, per dimensioni d’impresa o stoccaggio, ampie quantità di merce e divulgazione di vendita) deve avere un carattere di ampia diffusività. Cioé, non deve essere diffusa su tutto il territorio dello Stato, ma basta, per potersi configurare, un’ampia porzione dello stesso. Il Tribunale di Salerno, così come la Procura di Milano, si sono mosse in tal senso. Smascherati casi in cui confezioni con 25 mascherine erano state vendute a 50/70 euro, mentre il loro costo non supera i 20/25 centesimi. Altro reato ipotizzabile è la frode in commercio. L’art. 515 c.p. punisce chiunque (in un’attività commerciale, in uno spaccio aperto al pubblico, nel loro esercizio) consegni all’acquirente una cosa mobile per un’altra, o una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella pattuita.

La pena è della reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065 euro. Anche qui si sono già verificati casi in cui sono state vendute mascherine annoverate nella categoria ffp2 o ffp3, ma in realtà non lo erano. Paventando, quindi, delle caratteristiche qualitativo- strutturali che in realtà non hanno. Altra questione che si porrà, a breve, in tema di frode in commercio, sarà quella relative alla produzione di mascherine senza il marchio CE. Lo stravolgimento sistematico dell’art. 15 del Decreto prevede che, per la situazione emergenziale, possano essere prodotte mascherine prive del marchio CE, purché tale produzione abbia avuto il placet, tramite apposita procedura, da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. In questo caso, cioè di produzione autorizzata, e solo in questo, non sarebbe configurabile il reato di frode in commercio, essendo la condotta tutelata da una norma che ne consente la realizzazione. Per tutti gli altri casi, si apriranno le porte della giustizia e le contestazioni di frode in commercio. Le speculazioni e le frodi, soprattutto nella fase due, sono a portata di mano.


© RIPRODUZIONE RISERVATA