Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: tutte le novità su stadi, ristoranti, bar e scuole

Dopo i tentennamenti di sabato il presidente del Consiglio ha varato il decreto anti Coronavirus, che sarà valido per un mese
Nuovo Dpcm, Conte ha firmato: tutte le novità su stadi, ristoranti, bar e scuole© LAPRESSE
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ROMA -  Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato nel corso della notte scorsa, a quanto si apprende da fonti di governo, il nuovo Dpcm con le misure restrittive anti Coronavirus, tra le quali la chiusura alle ore 18 di tutti i ristoranti, bar e gelaterie. Stop a cinema, teatri, casinò, sale scommesse, palestre e piscine. Il governo, si apprende ancora, sta accelerando sulle misure di ristoro da 1,5-2 miliardi per le categorie messe più in difficoltà dalle misure. Un Consiglio dei ministri potrebbe essere convocato nelle prossime ore. Il Dpcm sarà in vigore da domani fino al 24 novembre.

Il nuovo dpcm nel dettaglio

Resta lo stop alle 18 per le consumazioni in bar e ristoranti, nonostante le Regioni avessero chiesto la chiusura alle 23, ma viene consentita la loro apertura la domenica e i festivi. Nella precedente versione del Dpcm, diffusa ieri, bar e ristoranti per l'interezza di queste giornate non avrebbero potuto accogliere clienti. Si dovrebbe quindi salvare il pranzo domenicale al ristorante.

Ristoranti e bar chiusi alle 18

"Le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18 - si legge nel decreto - il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze".

Le manifestazioni sportive

"Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva".

Stop a palestre e piscine

"Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - si legge nel testo del nuovo Dpcm - fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento"

Le scuole, ddi al 75 per cento e più

Nelle scuole superiori sarà possibile portare la didattica a distanza anche oltre il 75%. Nella bozza circolata ieri era prevista "una quota pari al 75% delle attività" in didattica digitale integrata, ma nella versione definitiva l'articolo è stato riscritto prevedendo "una quota pari almeno al 75% delle attività". Una formula che, di fatto, va incontro alle diverse Regioni che avevano chiesto di portare la ddi al 100%. "Per contrastare la diffusione del contagio - si legge nella nuova bozza - le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari almeno al 75 per cento delle attività, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9".

Mezzi pubblici e autobus

Per quanto riguarda i mezzi pubblici "è fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi". Resta consentito comunque lo spostamento nel territorio nazionale, anche tra comuni e regioni differenti.

Chiusi cinema e teatri, negozi in sicurezza

"Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto". Restano aperti i negozi, purché in sicurezza: "Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio".


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