Quarantena light: il nodo da risolvere

“Precauzionale” e “guarigione”: due parole chiave introdotte dalla legge che potrebbero aprire spiragli fondamentali per la conclusione del campionato
Quarantena light: il nodo da risolvere© LAPRESSE
Andrea Ramazzotti
4 min

Qualcosa è cambiato. Almeno nel testo della "legge sulla quarantena" contenuto nel dpcm. Piccoli passi nella direzione "giusta", almeno secondo il mondo del pallone. Ai medici della Serie A però lo spiraglio che si intravede non basta: soprattutto per quando inizieranno le partite, secondo loro, ci vuole più chiarezza e solo il governo può farla una volta per tutte. Leggendo il nuovo decreto firmato da Conte si ricava l'impressione che adesso la norma sulla quarantena sia leggermente meno stringente rispetto al passato. Meno stringente non vuol dire che la strada sia in discesa o che, in caso di positività di un giocatore, solo lui andrà in isolamento, mentre il resto della squadra sarà salvo. Sarebbe stata una sorta di "assicurazione" sulla conclusione del campionato. Che ancora non c'è. Per la fase degli allenamenti una soluzione è stata ipotizzata nel protocollo "rivisto" consegnato ieri dalla Lega alla Figc (lo trovate nelle pagine seguenti), ma ci vuole una soluzione anche per la fase successiva. Purtroppo la curva dei contagi non autorizza ancora a cancellare con un colpo di spugna al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza emanata dal ministero della salute il 21 febbraio. Un'attenta lettura del dpcm pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale fa però capire che, forse, si va verso un progressivo allentamento delle misure per evitare i contagi.

Precauzionale e guarigione

Le parole chiave sono 2 "precauzionale" e "guarigione" e sono contenute rispettivamente nell'articolo 1.7 e 1.6 del decreto pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale. L'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza emanata dal ministero della salute il 21 febbraio è chiaro («E' fatto obbligo alle autorità sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva») e valido fino al 31 luglio. Questo articolo è ancora "attivo". Adesso però appare... leggermente sfumato sia perché si parla di «quarantena precauzionale applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria» (articolo 1.7) sia soprattutto perché all'articolo 1.6 viene scritto «È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fi no all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». Le parole chiave sono "accertamento della guarigione". Il riferimento è alle persone risultate positive al Covid-19, ma l'interpretazione di un numero crescente di medici è che possa essere attuabile, a maggior ragione, anche ai contatti stretti del positivo che risultano negativi. Per "liberarli" prima di 14 giorni

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