Sentenza Juve-Napoli, respinto il ricorso di De Laurentiis

Confermata la sconfitta a tavolino per 3-0 e il punto di penalizzazione: "La mancata disputa dell'incontro non è dipesa da una causa di forza maggiore"
Sentenza Juve-Napoli, respinto il ricorso di De Laurentiis© ANSA
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ROMA - Respinto il ricorso di De Laurentiis sul caso Juve-Napoli. Confermato in appello il 3-0 a tavolino per la squadra di Pirlo e il punto di penalizzazione per quella di Gattuso. “La Società ricorrente merita di essere sanzionata con la sconfitta a tavolino dell’incontro JUVENTUS-NAPOLI, previsto per il giorno 4.10.2020, - si legge nel comunicato - oltre alla penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, perché, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non si è trovata affatto nella impossibilità oggettiva di disputare il predetto incontro, avendo, invece, indirizzato, in modo volontario e preordinato, la propria condotta nei giorni antecedenti all’incontro nel senso di non disputare lo stesso, con palese violazione dei fondamentali principi sui quali si basa l’ordinamento sportivo, ovvero la lealtà, la correttezza e la probità”.

Il comunicato del Napoli

Juve-Napoli, la notte del 4 ottobre

Il giudice sportivo aveva punito il club di De Laurentiis con la sconfitta a tavolino (3-0) e un punto di penalizzazione in classifica per non essersi presentato allo Juventus Stadium per la gara in programma lo scorso 4 ottobre. La squadra bianconera, come da programma, era arrivata allo stadio scendendo in campo (in tuta di rappresentanza, non con la divisa da gioco, ovviamente), aspettando l'indicazione per lasciare nuovamente l’impianto, cosa poi avvenuta dopo 45 minuti.

Juve-Napoli, le motivazioni della Corte d’Appello

Preliminarmente, si intende ribadire, anche in questa sede, un principio, più volte affermato dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI (cfr., da ultimo, decisione n. 56/2018), ovvero che “il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità e il sano agonismo”. Tale principio non risulta essere stato rispettato, nel caso di specie, dalla Società ricorrente, il cui comportamento nei giorni antecedenti quello in cui era prevista la disputa dell’incontro di calcio Juventus-Napoli, risulta, per come si avrà modo di evidenziare più avanti, teso a precostituirsi, per così dire, un “alibi” per non giocare quella partita. Ciò premesso, questa Corte, esaminata la ponderosa documentazione di causa, ritiene, conformemente a quanto statuito dal Giudice Sportivo, che la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente".


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