Lazio, caso tamponi: Pulcini e Rodia ricorrono contro la Figc

I due medici, deferiti con l’inibizione di cinque mesi, chiedono al Collegio di Garanzia del Coni l’annullamento della sentenza
Lazio, caso tamponi: Pulcini e Rodia ricorrono contro la Figc
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ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dai dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia contro la Procura Federale della FIGC per la riforma della sentenza n. 030/CFA/2021-2022, emessa dalle Sezioni Unite della Corte Federale di Appello della FIGC in data 19/29 ottobre 2021 e comunicata il 29 ottobre 2021, con la quale la Corte, decidendo quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI - a seguito del parziale accoglimento con rinvio, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 84/2021 del 7 settembre - 29 settembre 2021), in relazione al ricorso proposto dai suddetti ricorrenti avverso la sentenza della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 103/CFA 2020-2021, assunta in data 7 maggio 2021 - e definitivamente pronunciando, ha dichiarato i dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia responsabili degli addebiti di cui ai capi b), c), e), f) dell'atto di deferimento, sanzionandoli con l'inibizione per la durata di 5 mesi.

La mossa di Pulcini e Rodia

Il comunicato del Coni riporta: “La vicenda trae origine dall’asserita, mancata comunicazione tempestiva alle ASL competenti circa la positività di alcuni calciatori a seguito dei tamponi “c.d. UEFA” in vista dell’incontro di Champions League Brugge-Lazio del 28 ottobre 2020 e Zenit-Lazio del 4 novembre 2020, nonché in merito all’esito dei tamponi effettuati, in data 30 ottobre 2020, dal Laboratorio Futura Diagnostica di Avellino, oltre che per aver consentito, o comunque non impedito, ad alcuni calciatori, nonostante la positività ai suddetti tamponi, di allenarsi con il restante “Gruppo Squadra”; infine, per non aver sottoposto al periodo di isolamento, in caso di asintomaticità, di almeno dieci giorni, alcuni calciatori. I ricorrenti, dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia, chiedono al Collegio di Garanzia dello Sport di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di annullare la sentenza della Corte di Appello Federale FIGC ivi impugnata”.


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