Guendouzi espulso al derby Lazio-Roma: la decisione del giudice sportivo© Getty Images

Guendouzi espulso al derby Lazio-Roma: la decisione del giudice sportivo

Il centrocampista biancoceleste è stato espulso al termine del derby vinto dai giallorossi grazie a un gol di Pellegrini
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Guendouzi è stato squalificato per due giornate "per avere, al termine della gara (Lazio-Roma), rivolto espressioni insultanti al direttore di gara". Una giornata di stop per Belahyane, espulso all'86' per fallo su Koné

Quarta giornata Serie A, le decisioni del giudice sportivo: squalificato anche Vieira

Alle sanzioni comminate a Guendouzi e Belahyane si aggiungono una giornata di squalifica e quindicimila euro di ammenda per Patrick Vieira, allenatore del Genoa"per avere, al 54° del secondo tempo, rivolto una critica irrispettosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, rivolgeva un'espressione irriguardosa al Quarto Ufficiale; infrazione rilevata da una Assistente e dal Quarto Ufficiale".

Un turno di stop per il direttore sportivo Sean Sogliano dell'Hellas Verona: "per essere, al 46° del primo tempo, uscito dall'area
tecnica per discutere con l'allenatore della squadra avversaria"
.

Serie A, le ammende ai club dopo le gare della quarta giornata

Sanzionati con ammende di vario importo vari club. Nel dettaglio e in ordine decrescente di sanzione:

  • "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato quattro petardi, numerosi fumogeni e sei bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".
  • "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 51° del secondo tempo, lanciato un fumogeno in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato due petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
  • "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LECCE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quatto minuti l'inizio del primo tempo".
  • "Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento; per avere, inoltre ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo".
  • "Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. CAGLIARI a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo".
  • "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 5° del primo tempo, intonato cori insultanti nei confronti della tifoseria della squadra avversaria".
  • "Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ritardato l'inizio del primo tempo di circa due minuti poiché alcuni giocatori dovevano rendere conforme il proprio equipaggiamento".
  • "Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato piccoli oggetti cilindrici di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

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