Roma-Milan, le decisioni del Giudice su Mourinho e sui cori per Ibrahimovic e Kessie

Multa da 10mila euro per lo Special One per "l'atteggiamento ironico assunto davanti all'ingresso dello spogliatoio dell'arbitro". Punita anche la Curva Sud
Roma-Milan, le decisioni del Giudice su Mourinho e sui cori per Ibrahimovic e Kessie
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ROMA - Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo sull'ultima giornata di Serie A. Una delle partite più interessate è stata quella tra Roma e Milan, con il Giudice che ha punito José Mourinho "per avere, al termine della gara, in prossimità dell'ingresso dello spogliatoio dell'Arbitro, assunto nei confronti del medesimo un atteggiamento ironico, proferendo parole irrispettose". Per lo Special One è stata disposta una multa da 10mila euro. Non solo, il Giudice ha anche punito la Curva Sud per i cori intonati contro Zlatan Ibrahimovic e Franck Kessie: disposta la chiusura per un turno, sanzione sospesa che diventerà effettiva al ripetersi di simili episodi.

Il comunicato sui cori della Curva Sud

"Considerato che, nel corso della gara, sono stati intonati cori insultanti e di discriminazione razziale nei confronti di due calciatori della Soc. Milan; considerato, in particolare, che nei primi dieci minuti del secondo tempo dalla Curva Sud, occupata dai sostenitori della Soc. Roma, in diverse occasioni venivano intonati cori all’indirizzo del calciatore Zlatan Ibrahimovic (Soc. Milan) e che, per tale ragione, il Direttore di gara richiedeva per il tramite del Quarto Ufficiale che fosse diffuso l’annuncio previsto, cosa avvenuta per due volte; considerato, altresì, che i collaboratori della Procura federale riportavano nella loro relazione che, al 35° del secondo tempo, “la Curva Sud intera tifoseria Roma (100%)” intonava cori di discriminazione razziale nei confronti del calciatore Franck Kessie (Soc. Milan) e, che per tale ragione, allo stesso minuto, veniva diffuso l’annuncio previsto; considerato che, in base a quanto sopra riportato, emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; delibera di sanzionare la Soc. Roma con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Sud” privo di spettatori. Pena sospesa per il periodo di un anno ai sensi dell’art. 28 comma 7 CGS con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione".


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