Doping, 30 anni di squalifica al medico Porcellini

La Prima Sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia inibisce il nutrizionista
Doping, 30 anni di squalifica al medico Porcellini
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ROMA - Trenta anni di inibizione. Questa la durissima condanna inflitta dalla Prima Sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia nei confronti del medico Guido Porcellini, nell'ambito del procedimento sportivo nato dall'inchiesta della procura di Pesaro su un presunto traffico di sostanze dopanti. La stessa indagine nella quale sono spuntati pure i nomi del nuotatore Michele Santucci e del due volte campione del mondo dei 100 metri stile libero Filippo Magnini: il pesarese, finito sotto la lente di ingrandimento della Procura di Nado Italia e gia' deferito con la pesante richiesta di otto anni di squalifica, dovra' comparire il prossimo 12 luglio, alle ore 14, davanti al Tribunale nazionale antidoping per rispondere all'accusa di somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata avanzata contro di lui dalla Procura antidoping di Nado Italia.

SENZA DURISSIMA - Intanto però i giudici della Prima Sezione del Tna sono arrivati a sentenza nei confronti di Porcellini (soggetto non tesserato) e la decisione e' stata durissima: il medico nutrizionista, gia' condannato nel 2015 per traffico di cocaina a 3 anni e otto mesi di reclusione, è stato ora inibito a livello sportivo per trenta anni e dovra' pagare una sanzione di duemila euro oltre alle spese del procedimento quantificate in 378 euro.Già consulente di grandi campioni nel mondo dello sport tra i quali, oltre a Magnini, Federica Pellegrini, Fabio Fognini e diverse squadre di basket e volley, Porcellini è indagato dalla Procura di Pesaro per il presunto commercio di prodotti dopanti, ricettazione e somministrazione di medicinali. In attesa degli sviluppi dell'inchiesta penale, e' arrivata per il medico la dura condanna della giustizia sportiva per la violazione degli articoli 2.6 (possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti), 2.7 (traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti), 2.8 (somministrazione o tentata somministrazione a un atleta, durante o fuori competizione, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito) e 2.9 (fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicita' intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione) delle norme sportive antidoping. (in collaborazione Infopress)


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