Caso Foggia, la Corte federale d'appello dovrà rideterminare e ridurre la penalizzazione

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia del Coni, presieduto dal professor Attilio Zimatore, ha accolto due dei tre ricorsi presentati dal club dauno. Sarà la Corte federale d'Appello a rideterminare ora la nuova penalizzazione tenendo conto del nuovo format del campionato di Serie B passato la scorsa estate da 22 a 19 club. La delusione di Fedele Sannella che si è visto confermate i 3 anni di squalifica. Prosciolto invece il fratello Franco che era stato condannato a un anno in appello.
Caso Foggia, la Corte federale d'appello dovrà rideterminare e ridurre la penalizzazione© LAPRESSE
di Tullio Calzone
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Il Collegio di Garanzia dello sport del Coni ha accolto due dei tre ricorsi presentati dal Foggia calcio e dai suoi dirigenti. Sarà la Corte federale d'Appello a rideterminare ora la nuova penalizzazione tenendo conto del nuovo format del campionato di Serie B passato la scorsa estate da 22 a 19 club. Il club dauno era stato inizialmente penalizzato di 15 punti, sanzione poi ridotta a 8 dalla Corte federale d'appello che adesso saraà a riproporzionare la sanzione dopo la riduzione delle società partecipanti al torneo. La delusione di Fedele Sannella che si è visto confermate i 3 anni di squalifica. Prosciolto dalle accuse, invece, il fratello Franco Domenico, che era stato condannato a un anno in appello. Ora 60 giorni di tempo per la rideterminazione della squalifica che porterà alla nuova classifica per la società rossonera. 

Ecco il pronunciamento del Collegio di garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della sessione di udienze che si è tenuta oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1)  Ha respinto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da Fedele Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l., somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per 3 anni;

2) Ha accolto il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, da Francesco Domenico Sannella contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Corte Federale d'Appello FIGC e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, limitatamente alla parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del ricorrente per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio S.r.l., infliggendogli la pena dell’inibizione per un anno; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA;

3) Ha accolto e, per l'effetto, rinviato alla CFA FIGC, nei sensi di cui in motivazione il ricorso presentato, in data 21 settembre 2018, dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella.

 


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