Serie A, Confermati tre turni di stop per De Rossi e Juan Jesus

Ridotta di una giornata la squalifica di Borja Valero. Respinti i ricorsi di Roma ed Inter
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ROMA -La Corte di giustizia federale ha respinto i ricorsi di Roma e Fiorentina, confermando le tre giornate di squalifica nei confronti di Daniele De Rossi e Juan Jesus. Accolto parzialmente il ricorso della Fiorentina, con la squalifica di Borja Valero ridotta di una giornata. 

CURVA SUD RIAPERTA - Anata anche la chiusura della Curva Sud per i cori Milan-Roma. La sentenza era stata già sospesa dalla Corte Federale. La Curva Sud dello stadio Olimpico sarà quindi aperta ai tifosi giallorossi contro l'Udinese, lunedì 17 marzo.  Alla Roma è stata anche anata l'ammenda di 50mila euro.

DE ROSSI E JUAN JESUS - I tre turni di squalifica per De Rossi e Juan Jesus si riferiscono alla partita Roma-Inter di sabato scorso, giocata all'Olimpico. Il giudice sportivo aveva sanzionato il romanista per il pugno rifilato al 37' del primo tempo a Mauro Icardi, considerato anche "l'evidente volontarietà" del gesto e ravvisandone una 'condotta violenta'. Analogamente, anche per Juan Jesus il giudice sportivo aveva ravvisato un gesto "del tutto avulso dal contesto agonistico" e gli estremi della 'condotta violenta'.

SERIE B - Per la serie B, la Corte ha parzialmente accolto il ricorso del Trapani avverso la chiusura della "Curva Nord", decisa dopo la partita casalinga contro il Modena del 22 febbraio, rideterminando la sanzione in 10.000 euro con diffida (rispetto ai 7.000 euro previsti in un primo tempo); e parzialmente accolto il ricorso del Brescia avverso la squalifica di 7 giornate al calciatore Paci Massimo dopo Crotone-Brescia del 21 febbraio scorso: la squalifica è stata ridotta a 6 giornate effettive di gara.

ECCO IL COMUNICATO

1.Ricorso A.S. ROMA 
avverso le sanzioni: 
- ammenda di € 50.000,00; 
- obbligo di disputare una gara con il settore 
denominato “Curva Sud” privo di spettatori 
seguito gara Milan/Roma del 16.12.2013 
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
94 del 17.12.2013) 
 
 ACCOLTO e, per l’effetto, ana la 
sanzione inflitta. 
2. Ricorso A.C.F. FIORENTINA 
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornata 
effettiva di gara inflitta al calc. Valero Iglesias 
Borja seguito gara Parma/Fiorentina del 24.2.2014 
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 
135 del 25.2.2014) 
 
PARZIALMENTE ACCOLTO, e per 
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 
calciatore Valero Iglesias Borja a 3 giornate 
effettive di gara 
3. Ricorso TRAPANI CALCIO 
avverso le sanzioni: 
- obbligo di disputare una gara con il settore 
denominato “Curva Nord” privo di 
spettatori; 
- ammenda di € 7.000,00, 
inflitte seguito gara Trapani/Modena del 22.2.2014 
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
del 25.2.2014) 
 
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
l’effetto, ridetermina la sanzione inflitta 
nella sola ammenda di € 10.000,00 con 
diffida. 
 
4. Ricorso BRESCIA CALCIO 
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate 
effettive di gara inflitta al calc. Di Cesare Valerio 
seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
del 25.2.2014) 
 
RESPINTO  
 
5. Ricorso BRESCIA CALCIO 
avverso la sanzione della squalifica per 7 giornate 
effettive di gara inflitta al calc. Paci Massimo 
seguito gara Crotone/Brescia del 21.2.2014 
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega 
Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 
del 25.2.2014) 
PARZIALMENTE ACCOLTO e, per 
l’effetto, riduce la sanzione inflitta al 
calciatore Paci Massimo a 6 giornate 
effettive di gara. 

6. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
C.G.S. A.S. ROMA avverso la sanzione della 
squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al 
calc. De Rossi Daniele seguito gara Roma/ 
Internazionale dell’1.3.2014, seguito riservata 
segnalazione del Procuratore Federale ex art. 35, 
comma 1.3 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo 
presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – 
Com. Uff. n. 138 del 3.3.2014)

 
RESPINTO 
7. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
C.G.S. F.C. INTERNAZIONALE avverso la 
sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di 
gara inflitta al calc. Nunes Jesus Juan Guilherme 
seguito gara Roma/Internazionale dell’1.3.2014, 
seguito riservata segnalazione del Procuratore 
Federale ex art. 35, comma 1.3 C.G.S. (Delibera 
del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 138 del 
3.3.2014) 
 
RESPINTO 
8. Ricorso proc. d’urgenza ex art. 37, comma 7 
C.G.S. F.C. SPEZIA CALCIO S.R.L. avverso la 
sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di 
gara inflitta al sig. Mangia Devis seguito gara 
Spezia/Ternana del 2.3.2014 (Delibera del Giudice 
Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti 
Serie B – Com. Uff. n. 62 del 3.3.2014) 
 
La C.G.F., sentito l’Arbitro, RESPINGE 
9. Ricorso A.S. ROMA 
avverso la sanzione della ammenda di € 50.000,00 
con diffida inflitta alla reclamante seguito gara 
Bologna/Roma del 22.2.2014 (Delibera del 
Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale 
Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 135 del 
25.2.2014) 
PARZIALMENTE ACCOLTO, e, per 
l’effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 
30.000,00 con diffida

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