Ora Lulic rischia 10 giornate di squalifica

Il precedente di Grassi all'Atalanta potrebbe far rientrare il caso nell'articolo 11 del codice di giustizia sportiva
Ora Lulic rischia 10 giornate di squalifica© Bartoletti
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ROMA - C'è un precedente. Quello del 2014 quando Grassi -ai tempi alle giovanili dell'Atalanta- disse a un giocatore del Verona: «Alzati, vu' cumprà». Becero razzismo, comportamento discriminatorio, per un totale alla cassa del Giudice sportivo di 10 giornate di squalifica. Le stesse che rischia Senad Lulic dopo le frasi contro Antonio Rüdiger dopo il derby di Roma. Ecco cosa dice l'articolo 11 del codice di Giustizia sportiva:

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Art. 11
Responsabilità per comportamenti discriminatori

1) Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.
2) Il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché con l’ammenda da € 10.000,00 ad € 20.000,00 per il settore professionistico. I dirigenti, i tesserati di società, i soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che commettono una violazione del comma 1 sono puniti con l’inibizione o la squalifica non inferiore a quattro mesi o, nei casi più gravi, anche con la sanzione prevista dalla lettera g) dell’art. 19, comma 1, nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da € 15.000,00 ad € 30.000,00.
4) Le società sono responsabili delle dichiarazioni e dei comportamenti dei propri dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5 che in qualunque modo possano contribuire a determinare fatti di discriminazione o ne costituiscano apologia, applicandosi le sanzioni di cui al precedente comma 3. La responsabilità delle società concorre con quella del singolo dirigente, socio e non socio di cui all’art. 1 bis, comma 5 o tesserato.

Per la brutta storia dei calzini, rischia dunque anche la Lazio.


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