Il Giudice Sportivo ferma Turati per 'espressione blasfema' contro il Napoli

La decisione ufficiale contro il portiere del Frosinone dopo la prima giornata di Serie A
Il Giudice Sportivo ferma Turati per 'espressione blasfema' contro il Napoli© BARTOLETTI
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La Lega Serie A ha ufficializzato i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo la prima giornata di campionato. Spicca la decisione su Stefano Turati, portiere del Frosinone.

Serie A, le decisioni dopo Frosinone-Napoli

Di seguito la decisione del Giudice Sportivo su Turati: "Il Giudice sportivo, ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.57 del 21 agosto 2023) in merito alla condotta del calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 15° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione e? stato chiaramente inquadrato nelle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; delibera di sanzionare il calciatore Stefano Turati (Soc. Frosinone) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

Serie A, le altre decisioni

Sono inoltre arrivati anche dei provvedimenti nei confronti di alcune società: "Il Giudice sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della prima giornata di andata sostenitori delle Societa? Atalanta, Bologna, Fiorentina, Frosinone, Genoa, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli e Udinese hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Societa? di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera, salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Societa? di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, tre petardi e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversa- ria alcuni oggetti e, nel recinto di giuoco, un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 34° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, in direzione di un calciatore della squadra avversaria, un accendino; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l'Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".


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