Juve-Verona, Gatti non sanzionato per il colpo a Djuric: il motivo© ANSA

Juve-Verona, Gatti non sanzionato per il colpo a Djuric: il motivo

Il difensore dei bianconeri sarà regolarmente in campo al "Franchi" domenica prossima contro la Fiorentina
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Nessuna sanzione da parte del Giudice Sportivo nei confronti di Federico Gatti. Per il difensore della Juventus era stata chiesta la prova tv in seguito a un contatto di gioco, un pugno rifilato a Milan Djuric, attaccante dell'Hellas Verona, nel corso della match valido per l'undicesima giornata di Serie A. La gara è stata giocata sabato scorso all'Allianz Stadium e si conclusa sul risultato di 1-0 per i bianconeri: gol di Cambiaso al 97'.

Juventus-Verona, niente prova tv per Gatti: perché

Nel dispositivo si legge: “Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 61 comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 12.37 del 30 ottobre 2023) in merito ad una condotta violenta del calciatore Federico Gatti (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Milan Djuric (Soc. Hellas Verona) avvenuta al 26° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; sentito il Direttore di gara il quale, con e-mail inviata alle ore 1.57 del 31 ottobre 2023, dichiarava “Con la presente dichiaro che lo scontro tra Gatti (Juventus) e Djuric (Verona) avvenuto a gioco in svolgimento, è stato da me valutato in campo e sanzionato come fallo di gioco con un calcio di punizione diretto”.

Dunque: "Il comportamento di Gatti, non integra quanto previsto dall’art. 61 comma 3 CGS perché, quanto accaduto, è stato visto e valutato dagli Ufficiali di gara, perciò giudicato in modo insindacabile nel merito da questo Giudice. P.Q.M. delibera di non applicare sanzioni in ordine alla condotta segnalata dalla Procura federale di cui alla premessa".

Articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva, cosa dice

L'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva è titolato: "Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare".

Recita, testualmente, al comma 3: "Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati".


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