Bollo auto, per quanto va conservata la ricevuta?

Facciamo chiarezza sui termini di decorso della richiesta di pagamento: vale solo il documento originale, i tempi vanno dall'ultima raccomandata della P.A.
Bollo auto, per quanto va conservata la ricevuta?

Nel dubbio, conservare sempre le ricevute. Ma, onde evitare di ritrovarsi in un cumulo di scartoffie in poco tempo, proviamo a fare chiarezza: per quanto tempo bisogna conservare la ricevuta del bollo auto?

BOLLO, VALE SOLO L’ORIGINALE

Chi versa il bollo auto è tenuto a conservare le ricevute di pagamento per un numero di anni sufficiente a contrastare ulteriori pretese da parte dell’amministrazione. È quello che spiega La legge per tutti, il portale che si impegna a rendere leggibili anche per i non addetti le normative italiane. Si specifica anche che l’unico documento che ha valore di prova è la ricevuta originale, non le sue copie.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DUE MODALITà DI RICHIESTA

Due le modalità per contestare la richiesta di pagamento del bollo da parte della Pubblica Amministrazione: dimostrare che si è già pagato, tramite prova scritta, oppure eccepire l’avvenuta prescrizione del relativo credito, ossia il decorso dei termini massimi concessi dalla legge al creditore per richiedere il pagamento. Ma quali sono i termini massimi? Tre anni, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui va pagato il bollo al 31 dicembre del terzo anno.

TRE ANNI AD OGNI RACCOMANDATA

Perciò le ricevute del bollo – unica prova contro un’eventuale contestazione – vanno conservate per questo lasso di tempo. Il bollo auto è un’imposta riscossa dalle Regioni, tranne che in Sardegna e in Friuli Venezia-Giulia, dove se ne occupa l’Agenzia delle Entrate. I tre anni vanno però conteggiati, si avvisa, a partire dall’ultima richiesta di pagamento da parte del creditore. Ad ogni raccomandata, il termine massimo di resetta a partire dal giorno dopo.

RICORSO AL GIUDICE

In caso di richiesta di pagamento a prescrizione già in atto, il contribuente può rispondere semplicemente eccependo l’intervenuto decorso dei termini o mostrando la ricevuta di pagamento. Se la Pubblica Amministrazione non risponde o declina la richiesta di sgravio, il contribuente deve rivolgersi al giudice tramite ricorso contro l’avviso di pagamento entro 60 giorni. In caso di cifre fino a 3.000 euro non è necessario l’intervento di avvocato o commercialista.

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