Beach Volley: Per Greta Cicolari aumenta la squalifica

All'ex atleta azzurra sono stati comminati dalla Commissione Giudicante della Fipav altri sette mesi che vanno ad aggiungersi ai sei che già deve scontare. La motivazione è legata alle dichiarazioni rilasciate alla stampa e gravemente lesive dell'onorabilità della Federazione
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ROMA-La Commissione Giudicante Nazionale ha pubblicato oggi le sue decisioni in merito al procedimento disciplinare nei confronti dell’atleta Greta Cicolari. All'atleta sono stati comminati altri sette mesi di squalifica da scontarsi al termine della sospensione di sei mesi già comminata all'azzurra nel mese di novembre dalla stessa Commissione.  Le motivazioni del provvedimento sono contenute nel comunicato della Commissione Giudicante «Per aver, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, rilasciato ad organi di informazione più dichiarazioni gravemente denigratorie e lesive dell'onorabilità e dell'immagine della FIPAV e di alcune delle sue componenti, l'una e le altre accusate falsamente di essere venute meno ai rispettivi doveri istituzionali nell'adottare nei suoi confronti comportamenti minacciosi, vessatori e persecutori, trattandola “come un animale”, subdolamente creando ad arte le condizioni per consentire alla Federazione, assimilata alla mafia, di sottrarsi alle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal contratto di prestazioni sportive in essere, con la connivenza del tecnico federale Lissandro, accusato falsamente di averla esclusa dalla nazionale per non aver voluto assecondare un indefinito progetto personale di quello, nonché degli Organi di Giustizia domestica, dei quali viene negata la correttezza e l'imparzialità. Inoltre per aver in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nascostamente registrato un colloquio privato con un dirigente federale, concorrendo, poi, a diffonderne uno stralcio sul WEB, nonché per aver rilasciato ad organi di informazione dichiarazioni mendaci sulla provenienza asseritamente anonima del tracciato audio, attribuendolo all'iniziativa di un non identificato soggetto federale, animato dall'intento di “far vincere la giustizia”, con grave lesione dell'immagine della Federazione » 


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