Roma, 2 giornate a Strootman: salta Milan e Juventus

Il centrocampista squalificato per due turni per simulazione, una giornata a Cataldi
Roma, 2 giornate a Strootman: salta Milan e Juventus© LaPresse
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ROMA - Due giornate di stop a Kevin Strootman "per simulazione" e una a Danilo Cataldi "per aver strattonato la maglia del giocatore avversario". Sono queste le decisioni del giudice sportivo della Lega di A sui fatti accaduti in campo nel derby Lazio-Roma di domenica scorsa, arrivate con l'utilizzo della prova tv. Gerardo Mastrandrea non è intervenuto sulle frasi di stampo razzista di Lulic nei confronti di Ruediger, al vaglio della Procura Figc.

L'IRA DELLA ROMA: «SQUALIFICA PROPRIO PRIMA DI MILAN E JUVE»

RICORSO ROMA - La Roma presenterà ricorso d'urgenza contro la decisione del giudice sportivo, che lascerebbe fuori il centrocampista olandese in due sfide chiave contro Milan e Juve. La Roma a questo punto ha un'emergenza a centrocampo, perché in quel reparto Spalletti deve fare a meno già di Florenzi e Paredes.

SITUAZIONE LULIC - Le frasi di Lulic, invece, verranno analizzate dai giudici della Corte di Giustizia Federale. La probabile squalifica dipenderà dall’interpretazione delle parole di Lulic. Offesa o razzismo? La differenza orienterà la sanzione. Il bosniaco può aver violato soltanto l’articolo 1 (violazione del principio di lealtà sportiva), come sostengono i legali della Lazio, e in quel caso se la caverebbe con un’ammenda pesante e con qualche giornata di squalifica (da 3 a 5). Nel caso in cui l’offesa venisse interpretata con l’accusa di razzismo, il pm federale potrebbe chiedere di applicare l’articolo 11 del codice di giustizia sportiva che punisce con 10 giornate di squalifica «ogni comportamento discriminatorio» e «ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica». In ogni caso il Procuratore della Figc Pecoraro ha 60 giorni di tempo per pronunciarsi.

ECCO IL COMUNICATO

Il giudice sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo email pervenuta il 5 dicembre 2016, alle ore 11.32) in merito alla condotta gravemente antisportiva del calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma), maglia n.6, nei confronti del calciatore Danilo Cataldi (Soc. Lazio), maglia n. 5, “consistita prima nel lancio di acqua e poi nella simulazione comportante l’espulsione del calciatore Cataldi”;

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale; letta la mail di chiarimenti del Direttore di gara in data 5 dicembre 2016, ore 16.06, richiesti al medesimo a titolo integrativo, e con la quale l’arbitro ha specificato che l’ammonizione del menzionato calciatore dell’A.S. Roma per C.N.R. (comportamento non Regolamentare) era da ricondursi all’atteggiamento provocatorio tenuto nei confronti dell’avversario passandogli vicino dopo la segnatura della rete, atteggiamento che provocava la reazione del calciatore della S.S. Lazio, sanzionata dallo stesso direttore di gara con il provvedimento di espulsione;

ritenuto, anzitutto, che la prima condotta segnalata, consistita nell’apparentemente volontario lancio di acqua dalla bottiglietta appena aperta in direzione dell’avversario, non può ritenersi rilevante ai fini dell’art. 35.1.3 CGS, non trattandosi, in sé, né di fatto di condotta violenta non visto dall’arbitro né di condotta gravemente antisportiva secondo i casi tipizzati dalla medesima disposizione;

rilevato che la seconda condotta segnalata (simulazione), invece, trova piena conferma nella visione delle immagini televisive di piena garanzia tecnica e documentale, non potendosi oggettivamente ricondurre l’accasciarsi al suolo del calciatore Strootman allo strattonamento della maglietta da parte del calciatore Cataldi;

tenuto conto: che la fattispecie in questione, la cui rilevanza in termini disciplinari ha determinato il provvedimento di espulsione del calciatore Cataldi, appare caratterizzata da un rapporto di causa/effetto tra trattenuta della maglia da parte del calciatore Cataldi e caduta in terra del calciatore Strootman, come risulta chiaramente dal rapporto del Direttore di gara, richiamato dalla nota integrativa a chiarimento; che, tuttavia, le immagini televisive, come sopra accennato, consentono di apprezzare, oltre ogni ragionevole dubbio, che la caduta dello Strootman in seguito alla trattenuta è frutto di evidente simulazione da parte del medesimo calciatore; che, pertanto, il sopra descritto rapporto causa/effetto viene ad essere inficiato, essendo venuto meno, con riguardo all’effetto, uno dei presupposti comunque incidenti che hanno portato l’arbitro ad adottare il provvedimento di espulsione del Cataldi; 92/232 ritenuto, pertanto, che può trovare legittima applicazione la previsione dell’art. 35.1.3, penultimo cpv., CGS, in base al quale costituisce condotta gravemente antisportiva, ai fini dell’applicazione della c.d. prova televisiva, “la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario” (ancorché in panchina, può ritenersi, non essendo altrimenti specificato); P.Q.M. fatte salve le altre sanzioni previste nel presente Comunicato, delibera di sanzionare il calciatore Kevin Johannes Strootman (Soc. Roma) con la squalifica di due giornate effettive di gara.

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