La plurima violazione tale da venire qualificata come sistematica; violazione dei principi di verità e correttezza dei bilanci interessati, indipendentemente dal numero e dalla qualificazione delle alterazioni; inattendibilità dei bilanci, aggravata dal fatto che la società è quotata in borsa; la consapevolezza, a più livelli dirigenziali e societari, di un comportamento non corretto. Per dirla con le parole presenti nelle 14mila pagine arrivate dalla Procura federale guidata da Chiné dalla Procura della Repubblica di Torino, «io sono convinto che se noi uhm ... facciamo questa roba qua [...] perché la situazione è veramente complicata. Io in 15 anni ..., ti faccio solo un paragone. Calciopoli» e a parlare sono Stefano Bertola, ex direttore finanziario del club bianconero, e Federico Cherubini, direttore sportivo della Juve, in una intercettazione ambientale del 22 luglio 2021. Proprio Cherubini, con il suo «libro nero di FP», ovvero Fabio Paratici, costituisce, insieme alle intercettazioni, ai documenti, ai manoscritti «di provenienza interna alla FC Juventus», la base sulla quale la Corte Federale d’Appello, presieduta da Mario Luigi Torsello, ha condannato il club bianconero a 15 punti di penalizzazione, una «sanzione proporzionata anche all’inevitabile alterazione del risultato sportivo che ne è conseguita» scrivono i giudici nelle 36 pagine di motivazioni. Salvi i club che avevano fatto affari con i bianconeri, in mancanza di «fatti nuovi sopravvenuti».
Motivazioni
«È esattamente un tale quadro fattuale ad essere radicalmente mutato. Il fatto nuovo che prima non era noto è proprio l’avvenuto disvelamento della intenzionalità sottostante all’alterazione delle operazioni di trasferimento e dei relativi valori [...] l’assenza di un qualunque metodo di valutazione delle operazioni di scambio e, invece, la presenza di un sistema fraudolento in partenza». È l’assunto dal quale i giudici della Corte federale d’appello partono per motivare la squalifica della Juve e dei suoi dirigenti. E aggiungono: «Si giungeva a programmare sistematicamente la realizzazione di plusvalenze prescindendo dall’individuazione stessa del soggetto da scambiare, spesso indicato con una semplice “X” accanto al nome del giocatore della FC Juventus S.p.A. da cedere e ovviamente accanto al numero prestabilito di plusvalenza da realizzare». A supporto, le «numerose dichiarazioni (derivanti dalle intercettazioni), dai documenti e dai manoscritti di provenienza interna alla FC Juventus S.p.A. e che hanno tutti una natura essenzialmente confessoria». Che conferma «la pervasività ad ogni livello della consapevolezza della artificiosità del modus operandi della società stessa [...] una consapevolezza a tutto tondo dell’artificiosità delle operazioni condotte». Come dimostrano le intercettazioni delle conversazioni - ad esempio - fra Elkann e il cugino Andrea Agnelli («eccessivo ricorso allo strumento delle plusvalenze») o quella fra alcuni dirigenti juventini a proposito di Pjanic: «Te la dico tutta? è meglio che non ci fosse quel carteggio [...] quel carteggio meglio di no».
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Inquietante
Il “punto nave” è rappresentato sicuramente anche dal “Libro nero di FP”, che i giudici definiscono «inquietante». Documento che «non è mai stato disconosciuto dal redattore (Federico Cherubini) ed è stato difeso dalla FC Juventus S.p.A. [...] sostenendo si trattasse di un normale “appunto” di lavoro». Proprio questo fatto «ha una portata devastante sulla lealtà sportiva». Perché non è rilevante solo quello che c’è scritto, ma che «detto “Libro” fosse stato preparato dal Cherubini come documento da utilizzare nella propria discussione con Paratici in fase di negoziazione del proprio rinnovo contrattuale [...]».
Eccezioni
La Corte ha superato tutte le eccezioni sollevate dalla Juventus, ad iniziare quella dell’impossibilità di giudicare due volte per lo stesso reato (ne bis in idem). Per i giudici, infatti il quadro che si sono trovati di fronte era radicalmente differente rispetto a quello esaminato nella precedente decisione, prendendo in esame «17 operazioni (costituite da due o più compravendite per un totale di 59 compravendite) ha evidenziato indubbiamente l’esistenza di notevoli e diffuse criticità». Non solo, ma anche della inammissibilità per tardività del ricorso in revocazione della Procura federale. Scrivono i giudici: «La documentazione ritenuta rilevante dalla Procura federale è stata ricevuta in data 24.11.2022 (c’è il timbro della Procura della Repubblica di Torino,ndr) e il ricorso per revocazione proposto in data 22.12.2022 è certamente tempestivo, essendo stato notificato il ventottesimo giorno sui trenta disponibili».