Lazio, squalifica di un mese per Fabiani: la decisione del Giudice Sportivo

Il duro provvedimento comminato al direttore sportivo biancoceleste dopo il concitato primo tempo dell'Olimpico contro il Bologna
Lazio, squalifica di un mese per Fabiani: la decisione del Giudice Sportivo© LAPRESSE
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ROMA - Inibizione di un mese (fino al 20 marzo) per il direttore sportivo della Lazio, Mariano Fabiani, dopo il concitato primo tempo dello stadio Olimpico tra i biancocelesti e il Bologna "per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l'operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all'altezza della spalla". Squalifica di una giornata invece per il Club manager biancoceleste, Alberto Bianchi "per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, contestato con veemenza l'operato arbitrale".

Giudice Sportivo: due giornate a Jovic, Napoli senza Di Lorenzo. Multate Roma e Juve

Sono due i turni di stop comminati all'attaccante del Milan Luka Jovic espulso a Monza "per avere, al 5° del secondo tempo, colpito con una manata un calciatore della squadra avversaria". Squalifica di una giornata per Pongracic (Lecce)Dorgu (Lecce), Gyasi (Empoli) e Di Lorenzo (Napoli) che salterà l'impegno degli azzurri di domenica (25 febbraio) all'Unipol Domus contro il Cagliari. Cinque invece le società sanzionate, tra le quali ci sono anche la Roma e la Juventus. I provvidimenti nel dettaglio: 

"Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, più volte intonato cori offensivi nei confronti delle istituzioni calcistiche.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. FROSINONE per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 7° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.".


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