© BARTOLETTI Resta il divieto di trasferta per i tifosi della Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato
ROMA - Non va a buon fine il tentativo dei tifosi della Roma di eliminare per vie legali il divieto di seguire la squadra in trasferta nell'ultima parte di questa stagione. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto il ricorso presentato dall'Unione Tifosi Romanisti e dall'Associazione Italiana Roma Club contro l'ordinanza del Tar del Lazio che confermava il decreto del Ministero dell'Interno che il 20 gennaio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica per i tifosi giallorossi.
Le motivazioni della decisione
Il provvedimento di divieto è scaturito dopo che il 18 gennaio scorso si erano scontrati sull'autostrada A1 ultras della Roma in viaggio per andare a Torino e ultras della Fiorentina diretti allo stadio Dall'Ara di Bologna. Un provvedimento analogo è stato infatti preso anche per i tifosi della squadra toscana e per quelli del Napoli, a causa di altri scontri con gli ultras della Lazio. Nel motivare l'ordinanza di oggi, che respinge il ricorso dei romanisti, il Consiglio di Stato peraltro sottolinea che il provvedimento "è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali. Nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche".
L'ordinanza del Consiglio di Stato
ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2026, proposto dal sig. Fabrizio Grassetti in proprio e quale legale rappresentante dell’Unione Tifosi Romanisti – U.T.R. Onlus e dal sig. Francesco Lotito in proprio e quale legale rappresentante dell’Associazione Italiana Roma Club – A.I.R.C., rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Alberto Reineri e Lorenzo Contucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti della A.S. Roma S.r.l., della S.S.C. Napoli S.p.A., del Genoa Cricket And Football Club S.p.A., del Como 1907 S.r.l., del F.C. Internazionale Milano S.p.A., del Bologna Football Club 1909 – S.p.A., del Parma Calcio 1913 S.r.l., dell’Hellas Verona Football Club S.p.A., della Federtifosi, non costituiti in giudizio;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 1066/2026, resa tra le parti. Visto l’art. 62 cod. proc. amm.; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno; Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado; Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
MOTIVAZIONI
Considerato che:
- l’art. 7-bis.1, legge n. 401 del 1989, dispone che: «Fuori dai casi di adozione da parte del Prefetto di provvedimenti di propria competenza, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di competizioni riguardanti il gioco del calcio, il Ministro dell’interno, quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, può disporre, con proprio decreto, il divieto, per una durata non superiore a due anni, di apertura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgono gli incontri di calcio N. 01635/2026 REG.RIC. individuati in relazione al pericolo di turbativa dell’ordine pubblico. Con lo stesso decreto, è altresì disposto il divieto di vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi nei confronti dei residenti della provincia delle squadre ospiti interessate»;
- il provvedimento impugnato di fronte al TAR è motivato dai gravi episodi di violenza verificatisi il 18 gennaio 2026, nonché da vari altri episodi passati che hanno visto protagonista la tifoseria della Roma, tanto in Italia, quanto in occasione di incontri internazionali;
- nell’anno appena trascorso si sono verificati anche quattro episodi di azioni predatorie presso esercizi commerciali, poste in essere da tifosi della Roma in occasione di spostamenti per trasferte calcistiche;
- sebbene alcune delle circostanze indicate nel provvedimento impugnato potrebbero essere suscettibili di approfondimento in sede di merito, non sembra, prima facie, che il Ministero abbia fatto un uso illegittimo della propria discrezionalità nell’individuare un concreto pericolo di turbativa dell’ordine pubblico e lo strumento con cui farvi fronte;
- anche la durata del provvedimento impugnato appare ragionevole e ben al di sotto del limite temporale massimo consentito dalla legge;
- nella comparazione dei diversi interessi in gioco, deve, peraltro, evidenziarsi la preminenza della salvaguardia dell’ordine pubblico, rispetto alla volontà dei tifosi di assistere dal vivo a incontri di calcio;
- ciò anche in considerazione della peculiarità del caso concreto e della circostanza che tra poco più di due mesi il campionato di Serie A sarà concluso. Alla luce di quanto sopra l’appello deve essere respinto. La particolarità della controversia induce a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D’Angelo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
Giacinta Serlenga, Consigliere
ROMA - Non va a buon fine il tentativo dei tifosi della Roma di eliminare per vie legali il divieto di seguire la squadra in trasferta nell'ultima parte di questa stagione. Il Consiglio di Stato infatti ha respinto il ricorso presentato dall'Unione Tifosi Romanisti e dall'Associazione Italiana Roma Club contro l'ordinanza del Tar del Lazio che confermava il decreto del Ministero dell'Interno che il 20 gennaio ha disposto il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica per i tifosi giallorossi.