Pagina 2 | Conte ammette e paga: ecco perché non sarà squalificato per il “testa di…” a Manganiello
Il tecnico ascoltato dagli 007 della Procura Federale
Troppo plateale la protesta, troppo televista la frase incriminata, troppe le polemiche che ne seguirono, tanto che la Procura Federale, con il Procuratore Capo, Giuseppe Chinè, aprì immediatamente un fascicolo. Il rischio per Conte, in base all’articolo 36 del codice di giustizia sportiva, era quello di subire minimo 4 giornate di squalifica, pena base stabilita dal regolamento in caso di condotta ingiuriosa nei confronti degli ufficiali di gara. Dopo pochi giorni dall’accaduto, Conte è stato, quindi, interrogato, in gran segreto, dagli 007 della Procura Federale, a Castel Volturno. La delegazione degli inquirenti federali, guidata dall’avvocato Giorgio Ricciardi, Sostituto Procuratore di lungo corso, ha ascoltato le spiegazioni fornite sull’episodio da Antonio Conte, assistito dal legale storico del club, l’avvocato Mattia Grassani di Bologna. Tensione alle stelle, importanza del risultato, errore grave commesso dall’arbitro, più che influente ai fini del risultato, le motivazioni, attentamente verbalizzate dagli ispettori FIGC, poste da Conte alla base della propria reazione scomposta.
Nessuna squalifica: 6.000 euro di ammenda per Conte
A seguito dell’audizione, la Procura e il legale bolognese del tecnico, sussistendo i presupposti per l’applicazione dell’art. 126 del Codice, hanno raggiunto un accordo che prevede la commutazione integrale della squalifica, previa riduzione per la collaborazione prestata dall’indagato ed il rito prescelto, a 6.000 euro di ammenda e disponibilità del tecnico a destinare interamente la somma in favore di una nota associazione nazionale che si occupa di cura domiciliare per malati di tumore. Quindi, nessun stop per il mister e beneficenza per chi soffre. La Procura Generale dello Sport presso il CONI ha già espresso parere favorevole circa la sanzione individuata dalle parti e ora si attende il comunicato ufficiale della FIGC che renda esecutivo il provvedimento, all’esito della necessaria valutazione finale del Presidente federale.