Tremano club e calciatori, dall'ammenda alla squalifica per omessa denuncia: i rischi per chi sa e non parla

Scommesse, la parola all'avvocato esperto di diritto sportivo: tutte le norme del Codice di Giustizia Sportiva FIGC
Mattia Grassani
6 min

Da ormai 15 anni la parola ‘scommesse’ aleggia sul calcio come uno spettro incombente che, ogni volta, richiama sospetti, allusioni, a volte illazioni, legate all’incidenza delle stesse sul regolare svolgimento delle competizioni.
In parte è vero, ma non bisogna generalizzare: il Codice di Giustizia Sportiva FIGC, all’art. 24, punisce l’effettuazione di scommesse sportive - presso centri autorizzati o meno - ‘che abbiano ad oggetto risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell’ambito della FIGC, della FIFA e della UEFA’.
Secondo le notizie emerse ieri, i calciatori indagati non hanno scommesso su partite di calcio, bensì effettuato puntate su altri giochi, tramite piattaforme prive dell’autorizzazione dell’Agenza delle dogane e dei Monopoli di Stato a riceverle.
Il che non integra, ad avviso di chi scrive, la diretta violazione della disposizione federale, bensì, unicamente e allo stato, ipotesi di reato. 
Dunque, qualora fosse confermato che le scommesse non hanno riguardato incontri calcistici, la violazione dell’art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva non risulterà integrata.
Diversamente, qualora fosse accertata l’esecuzione di puntate su una competizione organizzata da FIGC, FIFA e UEFA (dunque, ipoteticamente, anche di un campionato estero o gare delle nazionali), gli atleti sarebbero passibili di sanzioni di assoluta severità, quali la squalifica non inferiore a tre anni e l’ammenda di almeno 25.000 euro, probabilmente aggravate per essersi rivolti a soggetti privi della necessaria autorizzazione. 
Di certo le nuove indagini aprono uno spaccato preoccupante e poco edificante sul tema: il ricorso a piattaforme non autorizzate e l’utilizzo di modalità per così dire ‘alternative’ di pagamento dei conti, non mette certamente in buona luce i comportamenti dei calciatori coinvolti: sul punto, un approccio rigido della Procura Federale potrebbe portare alla valutazione di tali comportamenti in relazione all’obbligo di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva previsto dall’art. 4 CGS. Addebito, questo, che, comunque, risulterebbe idoneo, in caso di affermazione di responsabilità all’esito dei gradi di giustizia sportiva, a determinare sanzioni molto più miti, limitate, anche, alla sola ammenda, rispetto a quelle, molto afflittive, previste per la violazione del divieto di scommettere.  
La circostanza che ancora non abbia avuto luogo alcun accertamento della commissione di reati da parte dell’Autorità giudiziaria rende poco probabile, sia in termini temporali sia in termini di entità delle possibili sanzioni, la soluzione più pesante, anche se l’attenzione altissima sul fenomeno scommesse non esclude aprioristicamente nessun esito tra quelli in discussione. Molto dipenderà, per quanto attiene al modus operandi degli organi della Giustizia sportiva, dal contenuto degli atti di indagine che verranno, a breve, trasmessi all’organo inquirente FIGC.
Un altro aspetto va, però, preso in considerazione: dal 9 giugno 2011, infatti, la FIGC, onde contrastare il fenomeno del cosiddetto ‘calcioscommesse’ (a seguito dell’indagine denominata ‘Last Bet’, condotta dalla Procura di Cremona, che portò all’arresto di calciatori di primo piano di Serie A), ha introdotto la fattispecie della omessa denuncia anche in relazione al divieto di scommesse. Violazione fino ad allora prevista per il solo caso dell’illecito sportivo.
In altre parole, può essere sanzionato il tesserato che, venuto a conoscenza di episodi violativi del divieto di scommesse (sul calcio) posti in essere da altri colleghi, non abbia prontamente segnalato i fatti alla Procura Federale. Comportamento, questo, oggi punito con la pena minima di 6 mesi di squalifica e l’ammenda di almeno 15.000 euro
La Procura Federale, infatti, probabilmente concentrerà la sua attenzione anche sulle chat estratte dai telefoni di Fagioli e Tonali - che pacificamente scommettevano sul calcio - per comprendere se altri calciatori fossero a conoscenza del comportamento dei due centrocampisti senza averlo immediatamente segnalato agli organi federali competenti: in tale ipotesi, non è da escludere, per loro, il deferimento per omessa denuncia. Per i club, invece, i sono rischi molto modesti: ove fossero accertate violazioni a carico dei tesserati, qualora la società non dovesse essere ritenuta completamente estranea da ogni addebito, soluzione da non escludere, verrebbe irrogata un’ammenda, peraltro in misura contenuta, data la natura oggettiva della responsabilità e la riconducibilità alla sfera privata dell’eventuale comportamento violativo da parte del calciatore .


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