Tar, giudizio sospeso sul Foggia in Serie B. Siena escluso dalla C

Per i satanelli si attende che il Consiglio di Stato si pronunci sulla legittimità del provvedimento di ammissione del Lecco. Inammissibile il ricorso della Robur
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ROMA - Giudizio sospeso in attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sulla richiesta di revoca della sentenza con la quale è stata sancita la legittimità del provvedimento di ammissione del Lecco al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024. Così il Tar del Lazio con un'ordinanza pubblicata nell'ambito di un ricorso proposto dal Calcio Foggia 1920 Srl. I giudici, "considerato che tra il ricorso presentato dal Calcio Foggia 1920 Srl dinanzi alla V Sezione del Consiglio di Stato, per la revocazione della sentenza n. 8075/2023 del 30 agosto 2023, e il presente giudizio sussiste un evidente rapporto di pregiudizialità, atteso che la decisione della presente controversia, e in primis la valutazione sulla eventuale sussistenza e permanenza dell'interesse ad agire in capo alla ricorrente, presuppone la preliminare definizione da parte del Consiglio di Stato del giudizio di revocazione della sentenza relativa alla legittimità del provvedimento di ammissione del Lecco al campionato di Serie B S.S. 2023/2024", hanno rilevato che "in vista della ripresa del processo, il ricorso del Foggia non risulta sia stato notificato all'Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato". L'effetto è stato quello di ritenere sussistenti i presupposti per procedere "alla sospensione del processo (fino alla pronuncia del Consiglio di Stato. Ndr), in quanto dalla decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per revocazione proposta dall'odierna ricorrente dipende anche la decisione della presente controversia".

Confermata l'esclusione del Siena

Resta confermata la decisione con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione Calcio Robur Siena 1904 Spa contro i provvedimenti di diniego della richiesta di rilascio della Licenza Nazionale per la partecipazione al Campionato di Serie C 2023/2024. L'ha deciso il Tar del Lazio con sentenza. Respinti tutti i motivi di ricorso di tipo procedurale, i giudici in premessa hanno precisato che il provvedimento negativo nei riguardi del Siena è dipeso da più ragioni. Ovvero dal fatto che la società non ha assolto entro il termine perentorio del 20 giugno i seguenti adempimenti: deposito della garanzia dell'importo di 350.000 euro; deposito dell'autocertificazione di pagamento dei debiti nei confronti di Figc, Leghe e società affiliate; mancata prova dei versamenti Irpef sugli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità ottobre 2021 e per il periodo gennaio-aprile 2023; ritardo nel pagamento delle ritenute Irpef sugli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori per le mensilità novembre 2021-agosto 2022; mancato versamento dei contributi Inps sugli emolumenti dovuti a tesserati, dipendenti e collaboratori per il periodo gennaio 2022-maggio 2023; mancato pagamento in favore di un tesserato della rata relativa all'accordo di incentivo all'esodo in scadenza nel mese di maggio 2023; mancato pagamento degli emolumenti dovuti per il periodo luglio 2022-maggio 2023 al Medico Responsabile Sanitario, Delegato per la gestione dell'evento, Responsabile Finanza Amministrazione e Controllo, Responsabile Marketing/Commerciale e Responsabile Ufficio Stampa.

Infondato il ricorso del Siena

Per il Tar "il ricorso è infondato già solo per il mancato deposito della polizza fideiussoria, mancanza giustificata dal Siena con la circostanza che si sarebbe trattato di un inadempimento non imputabile"; ed "essendo un dato oggettivo incontestato che il Siena ha omesso il deposito della garanzia, così violando il Manuale delle Licenze", il ricorso è stato rigettato. Dichiarati inammissibili, inoltre, i motivi aggiunti al ricorso, nella parte in cui si contestava il provvedimento di svincolo d'autorità dei calciatori tesserati, nonché il provvedimento con cui la Figc ha autorizzato il comune di Siena, su richiesta dell'ente, ad attivare la procedura d'individuazione della società cui attribuire il titolo sportivo per la partecipazione al campionato di Eccellenza 2023/2024. E tutto ciò, in quanto "la ricorrente avrebbe dovuto prima adire gli organi della giustizia sportiva e, soltanto successivamente, il giudice statale"


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