Perché la presidenza Malagò è blindata

Non si rinviene una norma che consenta di valutare, in senso contrario al risultato ottenuto da Malagò, la validità del voto espresso dall’assemblea e, prima ancora, la validità della proposizione della sua candidatura
Mattia Grassani
Mattia Grassani

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Pubblicato il 19.08.2026, 09:56

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Tanto rumore per nulla. La notizia dell’intervento, in verità infrequente nella casistica sportiva, della Procura generale del Coni avuto riguardo all’elezione di Giovanni Malagò al vertice della Figc, ha sollevato più di un interrogativo. In punto di tempistica, poiché attivato lo stesso giorno (15 luglio) in cui il Collegio di garanzia dello sport presso il Coni dichiarava inammissibile il ricorso dell’Avv. Renato Miele, con riferimento alla tematica della candidabilità ed eleggibilità del nuovo presidente. Quanto al merito, perché la norma, meglio l’insieme del compendio regolamentare che governa le condizioni per iscriversi alla competizione elettorale non individua, tra le altre, anche il possesso della tessera federale. Il Prefetto, Ugo Taucer, a capo dell’organo supremo della funzione inquirente-requirente dello sport, nel suo provvedimento, ha invocato la mancata disamina e trattazione, nei vari gradi di merito celebrati in occasione dei ricorsi promossi dall’ex centrocampista della Lazio, della questione della mancanza del requisito del tesseramento in capo a chi si candida alla carica in commento.

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Perché la presidenza Malagò è blindata 

Numerosi profili, però, a parere di chi scrive, depongono a favore della interpretazione secondo la quale tale status non sia richiesto. Innanzitutto, perché il Coni non ha fissato il ridetto requisito quale condicio necessaria e indispensabile. Siffatta preclusione, in mancanza della norma primaria, attesa la portata e l’impatto sul principale momento di espressione democratica di qualsivoglia associazione, avrebbe dovuto, quantomeno, essere esplicitata, ed evincersi, in maniera chiara, tassativa e rigorosa, dalle varie fonti regolatrici interne alla Figc (Statuto, Noif, Codice di giustizia, etc.), il che non è. Essa non rientra, quindi, né tra i requisiti generali dettati dal Comitato olimpico nazionale tantomeno tra quelli specifici introdotti dalla Federazione italiana giuoco calcio. Coni e Figc fanno unicamente riferimento alla regolarità del “tesseramento alla data di presentazione della candidatura”. Ovviamente per chi lo fosse in quel momento, in quanto già dirigente di società, atleta o tecnico, ma non per chi non abbia in precedenza stipulato alcun rapporto rilevante in seno alla Figc. In buona sostanza, all’interno del mondo del calcio, non si rinviene una norma che consenta di valutare, in senso contrario al risultato ottenuto da Malagò, la validità del voto espresso dall’assemblea e, prima ancora, la validità della proposizione della sua candidatura. Altre discipline, invece, impongo, nei testi regolatori della materia, senza incertezze di sorta e con formulazioni pacifiche, lo status di tesserato: pallacanestro, pallavolo, nuoto, judo, persino gli scacchi escludono, infatti, dalla competizione politica colui che sia privo del vincolo, in alcuni casi imponendo persino un minimo di anni o stagioni di appartenenza. Il pallone no, e questo può, di per sé, rappresentare, e certificare, la green flag per l’attuale numero uno di Via Allegri. Sussiste una sottile, ma sostanziale, differenza tra regolarità del tesseramento (ove esistente ed in vigore), contemplata dalle norme, e obbligo dello stesso allorquando ci si candidi, inesistente nel quadro regolamentare applicabile. Questa considerazione sembra essere la chiave di lettura decisiva ai fini della conclusione dell’indagine imposta dalla Procura generale del Coni alla Procura Figc. In tal senso, del resto, depone anche un precedente pertinente, adottato dal Tribunale federale nazionale Figc, con propria decisione n. 83/TFN-SD 2020/2021 del 04 gennaio 2021, ampiamente passato in giudicato. Ebbene, in tale occasione, l’organo di giustizia, chiamato a pronunciarsi sull’argomento, affermò il principio “non sembra a questo collegio che la sussistenza di un valido tesseramento ... sia un requisito per potersi candidare alle cariche federali”. Ma è stata la stessa Procura generale del Coni, in tempi ancora più recenti, a riconoscere, all’esito di un iter del tutto sovrapponibile a quello che vede coinvolto, attualmente, Giovanni Malagò, la legittimità dell’elezione di un consigliere del Comitato regionale Puglia della FIGC privo di tessera. Nella ricordata circostanza, non si oppose alla reiterata istanza di archiviazione avanzata dalla Procura Federale nel procedimento disciplinare n. 350 pf22-23. Ugo Taucer guidava, allora, la prima così come Giuseppe Chinè la seconda, gli stessi protagonisti di oggi. Speriamo che trovino, anche in questo caso, la quadra. 

 

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